voli cancellati post covid: diritto al rimborso per i viaggiatori e voucher illegittimi.

La riapertura del traffico aereo ha evidenziato una prassi sempre crescente: cancellazione di voli prenotati da poche ore e contestuale offerta di voucher e non di rimborso. Sin da subito è apparsa la palese illegittimità della prassi per vari motivi, primo fra tutti il diritto al rimborso della prenotazione aerea e l’illegittima imposizione di un voucher. Tutto ciò ha evidenti applicazioni pratiche, sia per i turisti che hanno effettuato autonome prenotazioni, sia per gli operatori turistici, basti pensare alle agenzie di viaggio che hanno faticosamente ripreso un ritorno alla normalità dopo l’incubo COVID. I primi campanelli di allarme sono giunti per voli di breve tratta, per i quali le tradizionali compagnie aeree low cost europee, dopo pochi giorni o poche ore dall’avvenuta prenotazione, hanno incredibilmente comunicato la cancellazione aprendo numerosi interrogativi. Perché rendere disponibili le prenotazioni per poi cancellare il volo? E perché imporre un voucher anziché il rimborso? In questo modo un ritorno alla normalità, con la disperata ricerca di salvare l’estate 2020 (almeno parzialmente), subisce un altro durissimo colpo.

Procediamo con ordine.

In caso di prenotazioni effettuate dal passeggero aereo, il Regolamento CE 261/04 impone il diritto al rimborso del titolo di viaggio. In particolare, vagliate e rifiutate le eventuali proposte offerte dal vettore, la cui accettazione è rimessa al passeggero, quest’ultimo ha diritto al rimborso entro il breve termine di sette giorni. Il dettato normativo degli articoli 5 e 8 non pone alcun dubbio ed è chiaro nel prevedere che sia il passeggero a scegliere tra le varie (eventuali) opzioni proposte. Nessuna menzione vi è di voucher/crediti di volo né alcunché è stabilito in ordine all’imposizione dello stesso.

Veniamo alle prenotazione effettuate dall’agente di viaggio. In questo caso le applicazioni pratiche sono ben più gravose in quanto l’agente, a norma del codice del turismo, dovrà garantire al proprio cliente i rimedi e le tutele previste proprio dalla normativa interna. Quindi, se da un lato dovrà permettere al proprio cliente di valutare soluzioni alternative, dall’altro lato non potrà richiedere ulteriori somme per ulteriori e nuovi prenotazioni aeree. In questi casi, il cliente potrà chiedere di poter partire verso la medesima destinazione contrattualizzata oppure valutare nuove e diverse mete offerte ma certamente non è tenuto a versare nuove somme per nuove prenotazioni. In questi giorni si segnalano le costanti rimostranze degli (aspiranti) turisti i quali, conosciuta la cancellazione del volo, sono compatti nel dire: va bene, usiamo i soldi della prenotazione aerea per un altro volo. Ecco, quindi, che l’agente in veste di organizzatore corre il serio rischio di esporsi personalmente a nuove spese pur di onorare il contratto ed assolvere agli obblighi di legge così come forte è l’interesse a recuperare e tutelare quella clientela tanto preziosa dopo mesi di Covid.

In entrambi i casi, la pratica commerciale adottata dalle compagnie aeree è gravemente lesiva dei diritti dei passeggeri aerei e chiaramente ostativa ad una rinnovata e fiduciosa ripresa del mercato turistico internazionale.

Come anticipato da giorni, concludiamo con l’affermare che il voucher eventualmente imposto dalla compagnia aerea sia chiaramente illegittimo, con il pieno diritto al rimborso della prenotazione aerea sia in favore del consumatore che abbia prenotato autonomamente e sia per l’agente che abbia combinato il pacchetto turistico.

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